La questura cercò d'insabbiare il caso scrivendo nella relazione di aver chiamato le varie comunità per vedere se c'era posto per Ruby ma sostiene di non aver trovato nessuna struttura disponibile.
Oggi le comunità (ben 4) affermano di non aver mai ricevuto nessuna telefonata e che il posto c'era.
Del resto, in questo periodo, i comuni faticano a pagare le rette giornaliere dei ragazzi e i posti letto di certo non mancavano.
Il Pm dei minori di turno non aveva dato l'assenso per l'affidamento alla Minetti e quindi smentisce qualsiasi tipo d'accordo con la questura che non ha alcun potere di decidere la sorte della ragazza.
In via Leopardi, sede del palazzo giudiziario dei Minori, il fastidio è palese: "Ma quale accordo? Accordo? E con chi? Non è prevista la parola "accordo". Quando si parla di minori, non è come al mercato".La relazione della Polizia conferma le pressioni subite e la telefonata in cui si spaccia Ruby per la nipote di Mubarak.
"Il pm dà delle "disposizioni". La polizia "esegue" - si continua - Questa è la prassi, punto e basta. Ma di che cosa stanno parlando in questura?"
Ora la Minetti e i funzionari della Polizia rischiano una denuncia per abbandono di minore.
L’articolo 591 del codice penale prevede pene da sei mesi a cinque anni per chiunque abbandoni una persona “della quale abbia la custodia o debba avere cura”. Secondo il codice, il reato è aggravato quando il minore dopo l’abbandono subisca lesioni, come è accaduto a RubyLa Garnero-Santanchè (durante In Onda) affermava che la Polizia aveva tutto il diritto di decidere la collocazione di Ruby senza ascoltare il parere del Tribunale per i Minorenni, oggi pure il Giornale ribadisce questa ricostruzione, peccato che la legge citata (del 1942) dica il contrario:
Back Link : RubyDispositivo dell'art. 403 c.c.Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (1) (2).(2) In seguito all'entrata in vigore della l. 4-5-1983, n. 184, l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, previsto dalla norma, va reinterpretato alla luce della stessa, sicché la pubblica autorità va individuata nel tribunale per i minorenni. L'autorità giudiziaria, quindi, ove riscontri le situazioni previste dall'art. 403, dopo aver collocato il minore in luogo sicuro, può disporre, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono che costituisce un presupposto della dichiarazione di adottabilità. In caso positivo, il tribunale per i minorenni, fino al provvedimento di affidamento preadottivo, potrà disporre ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore [v. 10 l. 184/1983].
1 commento:
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