Legge 28 marzo 2001 n. 149Questo è l'articolo di legge che secondo alcuni permise l'affidamento di Ruby alla Minetti.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»,Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Non è così, Ruby era già sotto la tutela del Tribunali per i minori che dispose l'affidamento alle comunità diverse volte dal 2006 fino al 2010, concetto ribadito dalla Pm Fiorillo che infatti disse fin dalle prime battute che l'unica soluzione possibile fosse la comunità, quindi non c'era assolutamente l'emergenza d'affidare la ragazzina a persone terze.
Eppoi chi decide la persona adatta per l'affido ?
L'assistente sociale o la polizia? Il pm di turno o la polizia ?
Chi ha verificato le abitudini della Minetti?
Come fa una consigliera regionale, che dovrebbe lavorare almeno 5 giorni a settimana fino a tardo pomeriggio, a curare una ragazzina fornendogli cito: "mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno" ?
L'affidamento di Ruby alla Minetti fu del tutto irregolare.
Non penso proprio che la Minetti, igienista dentale e velina, abbia svolto corsi di preparazione del genere, quindi non era adatta a svolgere questo ruolo perché tale procedura non è fatta per persone impreparate che si presentanto nella notte chiedendo l'affidamento di una ragazzina sbandata già sotto la tutela del tribunale per i minori.infatti l'art.1 comma 3 della stessa legge spiega:3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
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