Il Presidente Napolitano: «Rispettare il Tricolore è un dovere per chi ha ruoli di governo»

17 febbraio 2011

Rubygate: il decreto di 27 pagine che inchioda Berlusconi



L'art. 600bis, co. 2, c.p. configura l'attività di prostituzione consistente nel compimento di atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica.
Per atto sessuale deve intendersi ogni condotta che manifesti esteriormente l'istinto sessuale umano tra cui rientrano sia gli atti di congiunzione carnale, in cui vi è compenetrazione dei genitali (ma anche coito anale ed orale) che quelli di semplice libidine, quali la masturbazione, la palpazione, abbracci e carezze.
Il delitto di cui al primo comma, nelle sue diverse configurazioni, si consuma sin dal compimento del primo atto criminoso di induzione o favoreggiamento (per lo sfruttamento si ritiene necessaria la percezione del profitto).
Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. L'età del soggetto passivo rientra nell'oggetto del dolo; conseguentemente, in caso di errore, trattandosi di elemento costitutivo del reato, si applica la disciplina dettata, in generale, dall'art. 47 c.p.
L'art. 600bis, co. 2 c.p. è una fattispecie a carattere sussidiario, in quanto si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.
Il delitto si consuma con il compimento del primo (pur se unico) atto sessuale.
Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. È sufficiente, pertanto, che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto (compimento di atti sessuali in corrispettivo di danaro od altra utilità, età minore della vittima, ecc.) e dia impulso alla volontà per commettere il fatto tipico.

 Non per vantarmi,  io scrissi che la procedura d'affido di Ruby era palesemente irregolare fin da subito. Il comunicato di Bruti Liberati -quello dell'ottobre 2010-  era uno specchietto per le allodole, un modo per tenere segrete le indagini già in corso all'epoca.

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